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La Finanziaria 2009
 
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L'Abc del collegato Sviluppo

di Claudio Tucci

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12 novembre 2008

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Proprietà industriale (articolo 11). Riconosciuto il diritto di priorità per le invenzioni e per i modelli di utilità con il deposito nazionale in Italia, anche rispetto a una successiva domanda depositata in Italia. E a giudicare sui procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale saranno le sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 168/2003. Istituito, infine, presso il ministero per lo Sviluppo economico, il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di coordinamento, per migliorare il contrasto della contraffazione a livello nazionale. Con una specifica: che dovrà essere a costo zero per lo Stato.

Reti d'imprese (articolo 1). Al Governo il compito di adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese al fine di promuovere al meglio lo sviluppo dei distretti produttivi. Previsto che le nuove norme debbano essere a costo zero per la finanza pubblica e con l'ulteriore vincolo del rispetto della normativa comunitaria. Ai decreti legislativi, il compito di definire, tra l'altro, la forma contrattuale delle nuove aggregazioni, che possono avvenire sia in forma di gruppo paritetico sia gerarchico, le modalità per il riconoscimento internazionale della rete e per l'utilizzo degli strumenti di promozione e di tutela del made in Italy. Ammessa, poi, la possibilità di aggregarsi alla rete, anche, alle imprese sociali e, seppur in posizione minoritaria, agli enti senza scopo di lucro a patto che non esercitino attività d'impresa. Prevista, anche, la creazione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'imprese costituite all'interno dei distretti produttivi, oltre a specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione del raggruppamento, mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito. Stabilita, inoltre, l'estensione, anche, alle reti di imprese collocate all'interno dei distretti delle norme di favore contenute nell'articolo 1, commi 366 e seguenti, della Finanziaria per il 2006 previste per i distretti produttivi. Con un unica eccezione: le norme concernenti i tributi dovuti agli enti locali.

Riordino incentivi (articolo 3). All'Esecutivo, una delega, da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per emanare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio e per la ricerca, sviluppo e innovazione. Saranno privilegiati sostegni mirati a piccole e medie imprese, in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, e collegati alla crescita dell'indotto e all'aumento dell'occupazione, con particolare attenzione ai distretti industriali in crisi. Disposizione ad hoc per favorire l'offerta turistica: eventuali installazioni e rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento non verranno considerate attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Prevista, poi, un'assegnazione di risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo per le aree franche urbane del Mezzogiorno, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Fornita, infine, un'interpretazione autentica in materia di agevolazioni precedentemente disposte dal ministero dell'Industria, delle Attività produttive e dello Sviluppo economico: il provvedimento di revoca costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo di sorte, interessi e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e, quindi, anche dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

Sace spa (articolo 31). Previsto un riordino dell'azienda che conduca alla separazione tra le attività svolte a condizioni di mercato da quelle che, avendo a oggetto rischi non di mercato, beneficiano della garanzia dello Stato. Potranno essere svolte da organismi diversi e, nelle attività svolte a condizioni di mercato, potranno entrare, anche, soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto d'interessi.

Tutela giurisdizionale in materia di energia (articolo 24). Giurisdizione esclusiva del Tar Lazio su tutte le controversie su procedure e provvedimenti della Pa nel settore dell'energia e le relative eccezioni sono rilevate d'ufficio. Stabilito, poi, che le nuove norme si applicano anche ai procedimenti in corso e le misure cautelari, eventualmente, emanate da altra Autorità giudiziaria, restano sospese fino alla loro conferma o revoca da parte del Tar Lazio.

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